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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALEIndietro

Sono state apportate modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e abrogato il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10.

Diverse sono le modifiche apportate al D.Lgs. 475/92. Riguardano, in particolare:

  • le norme armonizzate e presunzione di conformità dei DPI,
  • i requisiti essenziali di sicurezza,
  • la procedura di valutazione della conformità,
  • gli organismi notificati,
  • gli attestati di cetificazione CE,
  • la marcatura CE,
  • le disposizioni per la documentazione tecnica,
  • la vigilanza del mercato sui DPI,
  • le sanzioni e disposizioni penali,
  • le disposizioni di adeguamento,
  • gli oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato.

Le modifiche apportate riguardano due articoli contenuti nel Capo II del Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale: si tratta dell'art. 74"Definizioni" e dell'Art. 76 "Requisiti dei DPI"